DLgs 102/2014: OBBLIGHI PER LE IMPRESE DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 05 DICEMBRE 2015.

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Sulla G.U. serie generale 165 del 18-07-2014, è stato pubblicato il decreto legislativo nr. 102 del 4 luglio 2014, attuativo della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il decreto è in vigore dal 19 luglio 2014.

Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico definito all’articolo 3 (riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale).

Il decreto in sintesi

Il decreto include i seguenti provvedimenti:

–       Le grandi imprese dovranno eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. GLI audit energetici, compresi quelli condotti nell’ambito dei sistemi di gestione, dovranno essere realizzati come disposto dall’allegato 2 (art. 8).

–       Le imprese a forte consumo di energia dovranno eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Alternativamente le imprese a forte consumo di energia dovranno dotarsi di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 (art.8).

La nostra società ha al suo interno un EGE certificato UNI 11339  ing Antonio Capobianco (Esperto per la Gestione dell’Energia) da OdC (Organismo Certificato KHC) sia per il settore civile che industriale per consulenze in merito.